TUTELA E RISARCIMENTO DANNI
TUTELA E RISARCIMENTO DANNI INCIDENTE STRADALE team di consulenti legali, medici legali e periti che da oltre 20 anni affronta e risolve casi di risarcimento dei danni dovuti da malasanità, malattie professionali, a sinistri stradali, a infortuni sul lavoro.
Se pensi di aver subito un danno e vuoi avere delle informazioni il team è a disposizione per aiutarti, mettendo a disposizione l’ esperienza acquisita. Valuta senza impegno la documentazione relativa al tuo caso.
Non importa dove ti trovi. Grazie ai mezzi di comunicazione oggi disponibili sono in grado di seguirti ovunque tu sia. Rispondono alle richieste rapidamente, entro 24 ore e valutano ogni caso con l’intento di fornire risposte efficaci e complete.
RESPONSABILITÀ MEDICA
La nuova legge n. 24/2017 sulla responsabilità medica (c.d. legge Gelli)
La nuova legge Gelli sulla responsabilità medica, muovendo dalla necessità di recuperare un corretto rapporto medico-paziente, di costruire un modello di gestione del rischio clinico adeguato a prevenire gli eventi avversi, garantendo cure sicure, di rimodulare il regime della responsabilità medica e di contenere i costi derivanti dalla conflittualità in ambito di medical malpractice per garantire la sostenibilità del sistema anche mediante l’istituzione di un obbligo di assicurazione, arriva effettivamente a fare chiarezza sui molteplici dubbi interpretativi ed applicativi creati dalla legge Balduzzi. Sulla natura della responsabilità sanitaria, la legge 24, con l’art. 7 “Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria”, elide i precedenti contrasti interpretativi, dando definitivamente vita ad un regime “a doppio binario” secondo il quale la struttura sanitaria (comma 1), al pari del medico che opera in regime di libera professione (comma 2), continuerà a rispondere ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del c.c. ossia secondo una responsabilità contrattuale. Diversamente, il medico dipendente (comma 3) e più in generale tutti coloro che a diverso titolo svolgano la loro attività all’interno di una struttura od in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, risponderanno ai sensi dell’art. 2043 c.c., con ritorno, pertanto, ad una responsabilità extracontrattuale.
3.1 Altre novità della legge Gelli.
Tra le maggiori “novità” della nuova legge sulla responsabilità medica è opportuno richiamare anche i seguenti articoli:
La responsabilità penale del medico.
L’art. 6 “Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria”, introduce all’interno del Codice Penale l’art. 590-sexies che prevede espressamente la responsabilità colposa dell’operatore sanitario a seguito di morte o lesioni personali del paziente.
Al medico e più in generale al personale sanitario che nello svolgimento della propria opera cagiona colposamente, per negligenza e/o imprudenza, una lesione o la morte del paziente (si pensi ad esempio ad un errato trattamento chirurgico che comporta un danno al paziente o addirittura il suo decesso) verranno applicate le pene previste rispettivamente dall’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) e dall’art. 589 c.p. (omicidio colposo). Nel caso in cui l’evento (lesioni personali o decesso del paziente) si sia verificato a seguito di una condotta imperita del medico è esclusa la sua responsabilità e quindi la punibilità se risultano rispettate le linee guida ovvero, in loro mancanza, il medico si sia attenuto alle buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Con il comma 2 dell’art. 6 viene infine abrogato il comma 1 dell’art. 3 della legge 189/2012 (legge Balduzzi) che fino a questo momento disciplinava la materia.
CARTELLA CLINICA
Ottenere copia della propria cartella clinica è un diritto di ogni paziente.
Le strutture sanitarie pubbliche e private devono conservare illimitatamente nei propri archivi questa documentazione sanitaria e hanno l’obbligo di rilasciarne copia al paziente entro 30 giorni dalla richiesta.
Per richiedere questo documento è necessario compilare un modulo in cui vanno inserite le generalità del paziente e indicate le date e il reparto in cui è avvenuta la degenza. Spesso il modulo di richiesta si può scaricare dal sito dell’ospedale.
Una volta compilata la domanda la si potrà presentare direttamente allo sportello dell’Ufficio cartelle cliniche della struttura sanitaria oppure inviarla a mezzo posta sempre a questo ufficio. Alcuni ospedali prevedono l’invio della richiesta tramite una procedura on-line, attraverso l’e-mail o a mezzo fax. I costi di segreteria e di riproduzione per il rilascio della cartella clinica variano a seconda della ULSS di riferimento.
In genere gli importi vanno da € 10 a € 30. Se è stato richiesto l’invio della cartella clinica per posta, a questi costi si dovranno aggiungere le spese di spedizione. Alcune strutture sanitarie offrono la possibilità di scegliere il rilascio della cartella in formato digitale (pdf) anziché cartaceo.
Si tratta di un’opzione che consiglio in quanto più pratica e di più agevole consultazione.
È importante ricordare che la cartella clinica può essere richiesta anche da altri soggetti, oltre che dal paziente.
Vi faccio qualche esempio:
1) da una persona delegata dal paziente che dovrà esibire apposita delega, copia di un proprio documento d’identità e di quello del delegante;
2) nel caso del decesso del paziente dagli eredi legittimi che dovranno provare la loro qualità con una certificazione di tale stato;
3) nel caso di un minore da un genitore esercente la potestà genitoriale previa esibizione di uno stato di famiglia;
4) in caso di persona non autosufficiente da un Amministratore di Sostegno che dovrà esibire l’atto di nomina del Tribunale;
5) dal medico curante del paziente.
C’è da sapere che ogni ospedale adotta le proprie procedure per il rilascio della cartella clinica, vi consiglio quindi di consultare sul sito della struttura l’apposita sezione e se non vi è possibile di chiamare il centralino della struttura per essere messi in contato con l’ufficio che si occupa dell’evasione di tali richieste per ottenere in tempo reale tutte le informazioni di cui avete bisogno.
SINISTRI STRADALI
Lo staff di Tutela & Risarcimento è interamente composto da professionisti del settore assicurativo in grado di mettere la loro esperienza pluriennale a servizio di qualunque situazione di infortunistica stradale, al fine di guidarvi attraverso la burocrazia delle pratiche per stimare la quantificazione danni a persone e cose e ottenere così un veloce ed efficace recupero risarcimento infortuni. Per queste operazioni l’agenzia si avvale dell’ausilio di carrozzerie specializzate e centri medici, collaborazioni convenzionate al fine di ottenere nel miglior tempo possibile una quantificazione professionale e dettagliata del danno. Al resto penseranno i nostri consulenti, la cui competenza è sempre aggiornata sul mercato attuale grazie ai continui corsi di formazione che rende lo staff un gruppo in grado di assistervi a 360 gradi. Potete rivolgervi ad Infogroup non solo in caso di recupero risarcimenti per sinistri, ma anche per richiedere servizio di consulenza e assistenza per pratiche assicurative.
L’infortunio sul lavoro
Il d.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 definisce infortunio sul lavoro:
“tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Si tratta, quindi, di una diminuzione dell’integrità psico–fisica dovuta ad un agente esterno, improvviso e imprevisto (la causa violenta), che ha colpito il soggetto durante lo svolgimento dell’attività professionale, ma anche nel compimento di un’azione strettamente collegata al lavoro – ad esempio mentre questi percorreva il tragitto compreso fra la propria abitazione e la sede lavorativa o viceversa (il cosiddetto infortunio in itinere – che si concretizza tipicamente in un sinistro stradale) (d.lgs. 38/2000).
RISARCIMENTO MALATTIE PROFESSIONALI
Il riconoscimento dell’indennità INAIL per la malattia professionale
18 MAGGIO 2018
Per le malattie professionali tabellate e di possibile origine professionale l’INAIL riconosce benefici all’assicurato in vita ma anche ai superstiti. La tipologia di indennizzo e/o rendita dipende dalla tabella delle menomazioni INAIL.
Cos’è la malattia professionale
16 MAGGIO 2018
Una malattia professionale è una patologia riconosciuta dall’INAIL come risultato diretto di un rischio cui il lavoratore sia stato esposto nello svolgimento delle proprie mansioni. L’INAIL distingue le malattie professionali in tabellate e non tabellate.